Statuto Dell’Associazione

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituito l’Ente di Terzo Settore “Versoluno” come Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) con sede nel Comune di Palmas Arborea, ai sensi del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche. L’associazione opera principalmente nel campo delle attività di interesse generale definite dal Codice del Terzo Settore. Il suo obiettivo è promuovere il bene comune, rafforzare la cittadinanza attiva, la coesione sociale, la protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, e valorizzando il potenziale di crescita e occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite attraverso l’impegno sociale e culturale dei membri dell’associazione tramite attività di volontariato e la promozione della cultura del dono come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per raggiungere scopi civici, solidaristici e di utilità sociale, anche collaborando con Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali. L’attività dei volontari sarà svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, e unicamente per scopi di solidarietà.

La sede dell’associazione può essere trasferita con una delibera dell’Assemblea dei soci senza modificare lo statuto. L’Associazione ha durata illimitata e può affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo la propria autonomia. Essa si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, una volta iscritta, utilizzerà la denominazione ETS, indicando i dati di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’ente potrà operare a livello nazionale e internazionale.

Art. 2 – Statuto

L’associazione è regolata dal presente statuto e o da eventuali regolamenti che, approvati in conformità con le norme statutarie, siano necessari per disciplinare specifici rapporti associativi o attività. L’attività dei membri è svolta principalmente a titolo gratuito, per ottenere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, è necessario concordare in anticipo con il direttivo, entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci e dal Codice del Terzo Settore. L’associazione è costituita nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per ottenere la personalità giuridica e il riconoscimento come ente morale.

Art. 3 – Scopi e Attività

L’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, conformemente al Codice del Terzo Settore (art. 5):

Il testo evidenzia una serie di interventi e servizi di fondamentale valore etico, finalizzati a promuovere il benessere collettivo, l’equità e la giustizia sociale. Tali interventi includono:

Servizi sociali e olistici: forniscono assistenza a persone in condizioni di vulnerabilità, garantendo la tutela dei diritti fondamentali e la dignità della persona, come previsto dalle leggi nazionali vigenti.

Educazione e formazione: mirano a sviluppare il potenziale umano attraverso l’istruzione, la formazione professionale e culturale, promuovendo i propri talenti e la coesione sociale.

Tutela ambientale e culturale: proteggono e valorizzano l’ambiente e il patrimonio culturale, garantendo un uso sostenibile delle risorse naturali e il rispetto del paesaggio.

Inclusione e solidarietà sociale: comprendono attività volte all’integrazione sociale dei migranti, persone in difficolta fisiche o psicologiche, la promozione della legalità, della pace e della difesa dei diritti umani, nonché la lotta contro la povertà educativa e sociale.

Sostegno alla comunità: attraverso azioni di beneficenza, agricoltura sociale, attività artigianali, mercatini e banchetti, si favorisce lo sviluppo di una società giusta, solidale e resiliente.

Queste attività sono finalizzate alla costruzione di una società equa, inclusiva e sostenibile, in linea con i principi di civiltà, solidarietà e utilità sociale, promuovendo una cultura della partecipazione attiva e del rispetto dei diritti di ogni individuo.

Art. 4 – Disciplina delle Attività

Le attività dell’associazione, prevalentemente rivolte a terzi e realizzate grazie all’impegno dei volontari associati, saranno articolate attraverso:

Educazione e formazione professionale: Sviluppo di programmi educativi e culturali volti a creare contesti che favoriscano esperienze capaci di promuovere uno stile di vita sano, scelte responsabili e consapevoli.

Attività culturali e artistiche: Organizzazione di eventi culturali, artistici e ricreativi di interesse sociale, inclusi quelli di natura editoriale, in vari ambiti (scienza, filosofia, cultura, benessere, tutela del patrimonio artistico, ecc.), per migliorare la qualità della vita e prevenire disagi sociali.

Promozione della cultura della legalità e della pace: Diffondere valori di cooperazione, responsabilità e nonviolenza.

Educazione alla consapevolezza: Insegnare principi come il perdono, l’amore, la gratitudine e l’integrazione per migliorare il benessere e prevenire conflitti.

Servizi di finalità sociale: Fornire servizi in materia di pace, diritti umani, ambiente, cultura, educazione, solidarietà, ecc.

Supporto alla libertà di studio e ricerca: Promuovere la ricerca e il confronto teorico in vari ambiti disciplinari.

Promozione della ricerca scientifica: Favorire la ricerca per il benessere collettivo e la prevenzione dei disagi sociali.

L’Associazione può svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le attività dell’associazione saranno supportate da iniziative divulgative, eventi, seminari e collaborazioni con enti e istituzioni nazionali e internazionali. Potrà anche essere creato un Centro Studi per il coordinamento e la tutela delle attività. Eventuali regolamenti specifici saranno approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Adesione all’Associazione

L’adesione all’Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione, purché l’attività di ciascun membro sia conforme alle leggi vigenti e a questo Statuto. Il numero dei membri è illimitato, ma non può essere inferiore a sette per le persone fisiche o a tre per le Organizzazioni di Volontariato (ODV).

Possono aderire all’Associazione persone fisiche, Organizzazioni di Volontariato o altri Enti del Terzo Settore che, in conformità all’art. 32 del D. lgs 111/2017, ne condividano gli obiettivi e si impegnino a perseguirli con spirito di solidarietà e in osservanza delle regole dello statuto.

L’ammissione dei nuovi membri è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta degli interessati che devono presentare una domanda contenente l’impegno a rispettare lo Statuto e a seguire i regolamenti e le decisioni dell’Associazione. Per i minorenni, la domanda deve essere controfirmata da entrambi i genitori se viventi. Per le persone giuridiche, enti o associazioni, la domanda deve essere firmata dal rappresentante legale e indicare un delegato per la rappresentanza nell’Associazione. La decisione viene comunicata all’interessato e annotata nel registro degli associati una volta che è stata pagata la quota annuale.

Se la domanda di ammissione viene respinta, il Consiglio Direttivo deve comunicarlo entro 60 giorni, specificando le motivazioni. L’interessato può richiedere che la decisione sia riesaminata dall’Assemblea nella successiva convocazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L’adesione è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso. Non sono ammessi soci temporanei. La quota associativa è intrasferibile e non rivalutabile.

I membri hanno diritto a partecipare alla vita associativa secondo le modalità stabilite dallo Statuto o da regolamenti specifici, esercitare il diritto di voto e partecipare alle attività promosse dall’Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

I membri dell’Associazione hanno il diritto di:

– Eleggere e essere eletti negli organi sociali;

– Essere informati sulle attività e monitorarne l’andamento;

– Ottenere il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività svolte, secondo la legge;

– Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, consultare il rendiconto economico-finanziario e i verbali;

– Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi.

Ogni membro ha un voto e il dovere di:

– Rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo;

– Svolgere attività a favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, per fini esclusivamente di solidarietà;

– Versare la quota associativa annuale.

Art. 7 – Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, o retribuito con l’Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

  1. a) Recesso;
  2. b) Mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
  3. c) Esclusione;
  4. d) Instaurarsi di un qualsiasi rapporto di lavoro o contenuto patrimoniale con l’Associazione;
  5. e) Decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla sua annotazione nel registro degli associati. La mancata contribuzione nei termini previsti comporta la decadenza automatica dell’associato.

L’associato che viola i doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso con delibera dell’Assemblea a maggioranza assoluta, previa audizione dell’interessato. La decisione deve essere comunicata per lettera raccomandata e ratificata dalla prima Assemblea ordinaria. Durante questo periodo, l’associato interessato è sospeso. L’esclusione diventa effettiva una volta annotata nel registro degli associati.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea degli Associati;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo (se previsto);
  • Organo di revisione (se previsto).

L’elezione degli organi dell’Associazione è libera e non può essere vincolata o limitata.

Art. 10 – L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i membri in regola con gli obblighi associativi, iscritti da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto di voto. I minori votano tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’Assemblea è l’organo decisionale fondamentale e ha il compito di stabilire le direttive per raggiungere gli scopi sociali. Essa delibera su bilanci, nomine e revoche degli organi associativi, modifiche statutarie, scioglimento e trasformazione dell’Associazione, e altri aspetti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea si può riunire presso la sede sociale o altrove in Italia, sia in via ordinaria che straordinaria, per deliberare su modifiche allo Statuto e altre questioni su decisione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera a maggioranza dei voti.

Il Presidente presiede l’Assemblea e nomina un Segretario per la redazione dei verbali. In caso di assenza, il Vice Presidente assume il ruolo. Il verbale dell’Assemblea deve essere trascritto su un apposito registro. Lo scioglimento dell’Associazione richiede il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Il Consiglio Direttivo fissa l’ordine del giorno, mentre le proposte degli associati devono essere presentate almeno 15 giorni prima della convocazione. Le proposte sostenute da almeno un quinto degli associati devono essere inserite all’ordine del giorno.

La convocazione dell’Assemblea è comunicata almeno otto giorni prima, tramite lettera raccomandata, posta elettronica, o affissione presso la sede sociale o il sito web dell’Associazione.

L’Assemblea può svolgersi anche tramite mezzi di telecomunicazione, garantendo l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione attiva e l’esercizio del diritto di voto. Se l’Assemblea si tiene esclusivamente online, il verbale può essere redatto successivamente e firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Tutti gli associati possono partecipare e votare in Assemblea, anche tramite delega a un altro associato, purché ciascun delegato rappresenti solo una persona. Gli amministratori non possono votare su questioni riguardanti la loro responsabilità o l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea straordinaria richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e la maggioranza dei voti per deliberare su scioglimento, liquidazione, trasformazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 12 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, scelti tra gli associati. I membri sono nominati all’atto costitutivo e poi dall’assemblea, restano in carica per 3 anni e possono essere rieleggibili. In caso di dimissioni o assenze ingiustificate, il Consiglio può sostituire un membro con il primo non eletto, previa ratifica dell’assemblea. Se manca la maggioranza, i membri rimasti devono convocare l’assemblea entro 20 giorni per eleggere un nuovo Consiglio. Il Consiglio gestisce l’associazione, tranne i poteri riservati agli associati, e ha compiti specifici, tra cui l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, la predisposizione del bilancio, e la gestione delle adesioni e esclusioni. Si riunisce almeno una volta l’anno e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

Art. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione, convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio. Il Vice Presidente lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento; in caso di dimissioni del Presidente, il Vice deve convocare il Consiglio per eleggerne uno nuovo entro 30 giorni.

Art. 14 – Organo di controllo

Nomina nei casi previsti dalla legge, composto da un revisore contabile. L’organo di controllo vigila sulla conformità legale e statutaria, sull’organizzazione amministrativa e sul bilancio sociale, attestando la sua correttezza. Può anche eseguire ispezioni e chiedere informazioni agli amministratori.

Art. 15 – Organo di Revisione Legale dei Conti

L’Organo di Revisione è nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 – Gratuità delle Cariche Associative

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 17 – Risorse Economiche e Fondo Comune

Le risorse economiche dell’Associazione comprendono: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte fondi, rimborsi da convenzioni e altre entrate ammesse dalla legge. Il fondo comune include avanzi di gestione, riserve e beni acquisiti, e non può essere distribuito tra gli associati né durante la vita dell’Associazione né in caso di scioglimento. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo quanto imposto dalla legge.

Art. 18 – I Beni

L’Associazione possiede beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. Tali beni sono acquisiti e intestati all’Associazione, e devono essere inventariati e custoditi presso la sede dell’Associazione, dove possono essere consultati dagli associati.

Art. 19 – Divieto di Distribuzione degli Utili e Utilizzo del Patrimonio

L’Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione e deve utilizzare il patrimonio esclusivamente per le finalità statutari, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Bilancio

Il bilancio dell’Organizzazione, annuale e redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017, deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Una copia del bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell’Associazione 15 giorni prima dell’Assemblea.

Art. 21 – Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale è redatto secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, secondo l’art. 56 comma del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente. Una copia di ogni convenzione deve essere custodita presso la sede dell’Associazione.

Art. 23 – Personale Retribuito

L’Associazione può utilizzare personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti sono regolati dalla legge e da regolamenti interni. Il personale non deve superare il 50% del numero dei volontari. L’Associazione può rimborsare spese documentate ai volontari, ma non può distribuire compensi. Ogni rapporto economico, inclusi lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 24 – Responsabilità e Assicurazione degli Aderenti 

Gli associati volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Responsabilità dell’Organizzazione

L’Organizzazione risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e contratti, utilizzando le proprie risorse economiche.

Art. 26 – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, salvo diversa disposizione di legge, come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le normative vigenti e i principi generali dell’ordinamento giuridico. Le controversie associative saranno risolte tramite arbitrato rituale, scelto di comune accordo tra le parti o nominato entro 30 giorni “dalla notifica via raccomandata” in caso di disaccordo, presso il foro di Oristano.

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